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D.M. 12/09/1925f) peso del recipiente vuoto in kg e separatamente quello della valvola e del cappellotto; pei recipienti da soluzione di acetilene compreso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente; g) giorno, mese ed anno del collaudo. Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde; quelle sub a), b) e quelle eventuali non contemplate dal presente regolamento, debbono essere di altezza di mm 10; quelle sub c), d), c), f) di mm 7; quelle sub g) di mm 5; esse troveranno posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del recipiente, e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del collare di apposizione del cappellotto. Nel caso di recipienti destinati a contenere gas compressi, il nome del gas dovrà essere punzonato con lettere dell'altezza di mm 7 a cura dell'utente prima di iniziare l'uso. Le norme di punzonatura sopraindicate debbono essere osservate anche pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili. Certificato di approvazione Art. 20 Il collaudatore, nell'approvare i recipienti, redigerà un certificato, secondo il modello a) allegato 1, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al fabbrican te; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, in duplice esemplare, secondo il modello b) allegato 2. Uno di tali esemplari sarà inviato al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispet torato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, alla fine di ogni seme stre, e l'altro sarà conservato dall'Ente al quale il collaudatore appartiene. Revisioni periodiche Art. 21 Tutti i recipienti per gas compressi a pressione massima di carica superiore ai 20 chilogrammi per centimetro quadrato, nonchè quelli per gas liquefatti o in soluzione, debbono essere sottoposti a revisione periodiche. A tal uopo, a cura del proprietario dei recipienti, verrà in tempo utile avanzata domanda ad uno degli Enti autorizzati. La revisione dovrà effettuarsi presso uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari e consisterà: 1) in una visita esterna ed interna; 2) in una prova idraulica; 3) in una nuova determinazione della tara. A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara, presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova. Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in acetone contenuto in materia porosa, la pulitura interna non è prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile lo stato della materia stessa; se questa ha subito alterazioni, dovrà provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro. Art. 22 La visita esterna ed interna dei recipienti consisterà in una accurata revisione delle pareti e dei fondi portando particolare attenzione sullo stato di conservazione loro, specialmente per quei recipienti che abbiano accusato maggiore diminuzione di tara. Se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del recipiente, dovrà essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo. Non possono a tale proposito essere dettate norme generali, presentandosi talvolta corrosioni profonde e di limitata estensione che possono far temere per la sicurezza anche più delle corrosioni uniformi apportanti maggior diminuzione di tara. Art. 23 La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di cui all'art. 11. Art. 24 Pei recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed assorbito in materia porosa, la riprova di revisione potrà essere eseguita iniettando nel recipiente dell'acetone, oppure si potrà raggiungere la pressione di prova, che sarà in ogni caso quella segnata nell'art. 14, iniettando con ogni precauzione azoto od altro gas inerte, od infine vuotando il recipiente della materia porosa, nel quale caso la prova si eseguirà con le norme di cui all'art. 11. Art. 25 Le revisioni periodiche, per i recipienti di cui sopra dovranno effettuarsi almeno: - ogni due anni per quelli destinati a contenere: cloro, tetrossito d'azoto, ani dride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), cloruro di metile, cloruro di etile, etere di metile, metilammina, etilammina; - ogni dieci anni per quelli destinati a contenere l'acetilene disciolto; - ogni cinque anni per recipienti destinati ad altri gas compressi o liquefatti e ad ammoniaca disciolta sotto pressione. Art. 26 Ai recipienti che rispondono alla prova di revisione il collaudatore appone col punzone, sotto la data di approvazione di cui all'articolo 19 o a lato di questa, la nuova data di revisione, facendola seguire dal timbro riprodotto nel detto articolo. Le nuove diciture avranno l'altezza di mm 5. Certificato di revisione Art. 27 Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei recipienti sottoposti a revisione, redigerà un certificato, secondo il modello c) allegato 3, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al proprietario; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, secondo il modello d) allegato 4, in duplice esemplare. Uno di tali esemplari sarà inviato, alla fine di ogni semestre, al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e l'altro sarà conservato dall'Ente a cui il collaudatore appartiene. Ammissione di recipienti fabbricati all'estero Art. 28 I recipienti di fabbricazione estera potranno essere ammessi all'uso nel Re gno qualora abbiano riportato relativa approvazione delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme simili a quelle contenute nel presente regolamento ed in ogni caso non meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di approvazione ed ottengano il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, dietro richiesta del proprietario dei recipienti e su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. I recipienti di fabbricazione estera che non possono essere ammessi all'uso in base alle disposizioni precedenti se risulti chiaramente dimostrato che so- no stati tutti fabbricati presso una ditta notoriamente idonea, potranno essere sottoposti a collaudo con le norme contenute negli articoli precedenti, dietro richiesta del proprietario, direttamente avanzata all'Ente autorizzato. Si intendono per ditte notoriamente idonee quelle che il Ministero dei lavori pubblici abbia dichiarato tali nel suo Bollettino Ufficiale su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. Art. 29 L'introduzione nel Regno di recipienti di fabbricazione estera contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, e disciplinata dalle norme che regolano il traffico internazionale pei trasporti delle merci per ferrovia. Tali recipienti possono essere nuovamente spediti carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno ai sensi dell'articolo precedente. Art. 30 I recipienti di fabbricazione estera che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 e quelli di ignota provenienza potranno ugualmente es- sere sottoposti a collaudo in base alle disposizioni presenti e su richiesta del proprietario direttamente avanzata all'Ente autorizzato ma in tale caso la classificazione in lotti dei recipienti singolarmente idonei per la determinazione degli spessori delle pareti e quella delle caratteristiche meccaniche dovrà essere fatta per suddividendo la partita in categorie, oltre che a seconda della destinazione dei recipienti, a mezzo di prova Brinell di durezza, eseguita su ciascuno di questi. Ottenute così le varie categorie, queste verranno suddivise nei lotti indicati, i quali comprenderanno ciascuno solamente n. 25 recipienti o frazione residua di detto numero. Da ogni lotto così ottenuto si preleverà un recipiente da sottoporre alle determinazioni suindicate con le norme di cui all'art. 11. Nel caso in questione i recipienti approvati porteranno punzonato (al posto del nome del fabbricante di cui all'art. 19) il nome del proprietario ed il numero d'ordine di inventario che questi ad essi assegnerà. Competenze peritali Art. 31 Ai collaudatori di cui all'art. 2 saranno devolute le indennità di cui godono i funzionari e gli estranei alle Amministrazioni statali secondo le norme vigenti in materia. Riempimento e manipolazione dei recipienti Art. 32 I recipienti potranno essere riempiti con i gas, che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze; in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2% in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2% di idrogeno. Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le ditte dedite al riempimento, presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari. Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi per ogni gruppo di riempimento con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti che si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore. Art. 33 Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della ditta che lo e- segue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas compresi e l'acetilene, la pressione di carica segnata sul recipiente; per i gas liquefatti il quantitativo in peso ammesso; per le soluzioni acquose di ammoniaca la concentrazione consentita. Art. 34 Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti da veicoli o da carri ferroviari ed in genere nelle manovre di traslazione e di innalzamento loro, dovrà essere usata ogni cura per evitare urti o sobbalzi. In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione diretta dei raggi solari e dovranno essere deposti in luoghi non soggetti all'azione diretta di sorgenti calorifiche (forni, caminetti, stufe, ecc.) ed in locali ove la temperatura non ecceda i 50°. Incidenti e controversie Art. 35 Se nelle operazioni di trasporto si verifichi esplosione di recipienti od altro grave incidente, deve esserne data denunzia immediata al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a cura del detentore del recipiente. Art. 36 Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta a giudizio in via amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento. La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata: a) un professore ordinario presso una Scuola o facoltà di ingegneria dello Stato, particolarmente esperto in materia di recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti; b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata; c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato; d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle ferrovie dello Stato; e) un esperto in metallurgia; f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna; g) un rappresentante dell’Associazione nazionale dell’industria chimica, in qualità di esperto; h) un rappresentante delle industrie siderurgiche italiane, in qualità di esperto. I membri di cui alle lettere c), e) ed f) durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati. Art. 36 (testo prima del D.M. 17/11/1949) Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta a giudizio in via amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento. La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata: |
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